Art. 1.
(Corsie per la sosta e per il transito delle aree sciabili attrezzate).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi dell'articolo 6».